Agevolazioni sisma centro Italia 2016/2017 – proroga al 31/12/2026

Prorogate a tutto il 2023 le misure di agevolazione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia), negli anni 2016 e 2017. Il legislatore, dapprima con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022), è intervenuto a tutela delle popolazioni colpite prorogando fino al 31 dicembre 2022:

  • le esenzioni previste a favore delle utenze e forniture site nelle “zone rosse”, istituite mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data del 25 luglio 2018 (articolo 1, comma 452);
  • le agevolazioni previste a favore dei titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del d.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato (articolo 1, comma 453), poi, ha ulteriormente prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2023 (Deliberazione Arera 2/2023/R/com).

I venditori di energia e i gestori idrici dovranno continuare a riconoscere in bolletta, nell’ambito del normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni per i clienti e gli utenti che ne avevano già beneficiato nel corso del 2021.

 

ULTERIORE PROROGA AL 31 DICEMBRE 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni tariffarie a favore dei titolari di forniture di energia elettrica e gas localizzate nelle zone rosse e in immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016 e 2017.

ARERA ha regolato le agevolazioni con Delibera 3/2026/R/com secondo le seguenti modalità:

  • se nel 2025 i consumi registrati sulla fornitura sono stati pari a zero, le agevolazioni tariffarie saranno riconosciute automaticamente, senza che l’intestatario faccia nulla;
  • se nel 2025 risultano consumi superiori a zero, per mantenere le agevolazioni è necessario che l’intestatario invii la richiesta al proprio venditore entro il 31 marzo 2026, ossia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per confermare che l’immobile in cui si trova la fornitura è ancora in zona rossa o inagibile*;

Restano invariate le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni alle strutture abitative SAE e MAPRE, che, come previsto dalla delibera 503/2021/R/com, saranno riconosciute fino alla richiesta da parte del cliente di cessazione della fornitura o voltura d’utenza, fatta eccezione per i casi di voltura mortis causa.

In caso di ripristino dell’agibilità dell’immobile prima del 31 dicembre 2026 è necessario che il cliente beneficiario dell’agevolazione ne dia informazione al proprio venditore entro 30 giorni.

Per ulteriori informazioni, contattare il Numero Verde gratuito 800 038083.

*zona rossa: sono le zone istituite mediante apposite ordinanze sindacali emesse dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16. Per forniture ubicate in immobili inagibili, si intendono le forniture attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16, per cui il titolare abbia dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, l’inagibilità dell’immobile e abbia presentato al proprio venditore entro il 31 dicembre 2021 istanza per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie.

 

Leggi i provvedimenti ARERA